Mi chiamo Marilena e sono mamma adottiva e affidataria di due bambini uno dei quali avuto in adozione con l’art. 44 della L. 184/1983.

Mio marito ed io c’eravamo proposti come famiglia affidataria, desiderosi di poter dare un po’ del nostro amore in un ambito dove c’erano poche famiglie disponibili, nella speranza di poter essere d’aiuto a qualcuno; così è avvenuto e nel 2004  ci è stato proposto un affido di un bambino di 6 anni abbandonato dalla madre con  un padre che dopo due anni dall’inizio del progetto di affido (all’età di circa 8 anni del bambino) si rivelerà incapace di accudire il proprio figlio. Da qui la necessità, da un lato di dare una famiglia stabile al bambino, che ormai non era più in grado di sopportare la spada di Damocle della fine dell’affido, e dall’altro lato la necessità comunque di mantenere i rapporti con alcuni membri della famiglia di origine non in grado però di accudire il bambino (nonni ultraottantenni e sorella  sedicenne). Ecco perché fu nel nostro caso decisa l’adozione ex art. 44 della L. 184/1983.

Avrei piacere di intervenire nel dibattito instauratosi dopo l’incontro del 13 maggio u.s. per riflettere sulle proposte legislative di modifica alla legge sull’adozione e sull’affido più precisamente denominata “Diritto del minore ad una famiglia” (L. 4 maggio 1983 n. 184), denominazione che cito non a caso perché le parole hanno un peso ed hanno un significato.

Mi pare che tutte le associazioni intervenute e comunque i soggetti presenti all’incontro, siano concordi nel ritenere indispensabile la riforma dell’art. 4 della legge citata, laddove si vuole precisare che la famiglia affidataria può adottare il minore che è in affido, qualora lo stesso sia dichiarato adottabile.

Mi pare che le opinioni si dividano invece circa l’opportunità dell’introduzione della lettera a-bis all’art. 44 della L. 184/1983 (adozione in casi particolari), contenuta sia nella proposta legislativa Vassallo, sia nella proposta legislativa Savino, che consentirebbe l’adozione, sempre da parte delle famiglie affidatarie, del minore che non sia dichiarato adottabile.

Io credo che questa modifica sia sacrosanta al pari della modifica dell’art. 4 citato. Mi piacerebbe non dimenticassimo che ci sono casi nei quali non è possibile né tutelante per il minore, rompere definitivamente con la famiglia di origine, a volte perché all’interno della famiglia ci sono dei membri che hanno rapporti significativi con il minore, ancorché non siano in grado di prendersi cura del minore stesso (come ad es. nonni e fratelli),  a volte perché l’età del bambino può essere tale da richiedere un distacco graduale dalla famiglia di origine.

Soprattutto nel primo caso la necessità di mantenere il rapporto con la famiglia di origine rappresenta anche un bisogno di identità del minore, bisogno con il quale ogni bambino adottato si trova prima o poi a fare i conti.

Il timore che l’introduzione della lettera a-bis possa aprire le porte ad abusi soprattutto in alcune zone d’Italia, non mi pare una motivazione forte qualora anche un solo bambino dovesse soffrire per l’ipotesi in cui non gli sia stata data la possibilità di avere una famiglia stabile .

Ho voluto sottolineare la parola stabile perché non mi pare che questa stabilità possa essere offerta da un affidamento sine die, come qualcuno ha replicato. L’affidamento è un istituto giuridico temporaneo pensato per trovare una famiglia dove collocare il minore per il tempo necessario affinché la sua famiglia di origine possa recuperarsi. Ma se ciò non è possibile e la dichiarazione di adottabilità non è consentita nell’interesse del minore, deve essere a lui garantita la presenza di una famiglia stabile che nessuno gli possa mai togliere, né giudice, né servizi sociali (che — non dimentichiamo — cambiano nel corso del tempo e potrebbero avere opinioni diverse). Non solo ma l’affidamento sine die non è in grado alcune volte di  rispondere al bisogno di appartenenza del minore alla sua nuova famiglia: l’adozione in casi particolari infatti consente di aggiungere al cognome della famiglia di origine quella della nuova famiglia. Non è una circostanza irrilevante anzi tutt’altro, essa rappresenta anche il riconoscimento sociale di questa duplice appartenenza, un riconoscimento cioè che vale anche nei confronti delle istituzioni e della società (dalla scuola alle asl, dal mondo dello sport al mondo dell’associazionismo  religioso e non), che non può e non deve essere negato al minore.

E se ci sono delle persone che si avvicinano all’affido pensando di trovare una scorciatoia per avere un figlio tutto loro queste credo non siano degne non solo di essere genitori affidatari ma nemmeno adottivi: un figlio non è per se stessi e per soddisfare i propri bisogni, questo è egoismo.

Io spero e mi auguro che né pregiudizi, né preconcetti, né timori, né paure impediscano anche ad un solo bambino di poter veder concretizzato il suo diritto ad avere stabilmente una famiglia o anche più di una se questo rappresenta il bene del minore.

Buon lavoro a tutti.

Marilena Zanon

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