carlaHo partecipato al convegno “Il diritto alla continuità affettiva: un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi dei fini?” organizzato dalla Camera Minorile di Milano1 e dall’Associazione Italiana Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia sez. Milano

“Partecipato” nel senso che ho ascoltato i relatori, ma non ho potuto contribuire in alcun modo alla circolazione delle idee, visto che uno spazio per interventi dal pubblico non era stato previsto.

Faccio presente che, come ha ricordato la dott.ssa Joëlle Long2, la legge 173/2015 è il risultato anche di due petizioni presentate in tempi diversi dall’associazione “La gabbianella e altri animali”, di cui la sottoscritta è presidente. La seconda petizione, dal titolo “Diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento”, fu lanciata nel 2010 e fu firmata anche dall’ANFAA e dalla Comunità “Papa Giovanni XXIII”.

Questa petizione on-line portò ad un’intensa sensibilizzazione dell’opinione pubblica, passata attraverso libri (“Io non posso proteggerti”, F. Angeli), trasmissioni televisive, articoli di giornalisti come Gian Antonio Stella, ecc. e portò a compimento un percorso durato più di un decennio. In realtà la proposta di legge uscita da quella petizione e presentata congiuntamente da parlamentari PD e PDL alla fine della legislatura, conclusasi anticipatamente, non passò, ma nella successiva legislatura, durante il gov. Renzi, la senatrice Francesca Puglisi la recuperò, rielaborò, seguì, finché divenne legge. Il titolo della legge, pensato da Francesca Puglisi, sintetizza anni di lotte e denunce della associazione “La gabbianella e altri animali”.

La legge 173/2015 fu approvata da un Parlamento quasi unanime, contraria solo l’on. Michela Marzano, la quale affermava, giustamente, che la legge avrebbe discriminato i bambini posti in affidamento presso singles e coppie non sposate. Tutti i parlamentari hanno capito che, con la legge, si intendeva porre fine alla violenza istituzionale sui bambini, costretti a cambiare famiglia contro la volontà loro e di molte famiglie affidatarie che di loro si prendevano cura.

Si trattava di riconoscere un fatto indiscusso: il bambino piccolo si affeziona a chi gli dà cure genitoriali. Sente di appartenere alla famiglia che gli dà accoglienza, sostegno, affetto. Far cambiare più volte famiglia ai bambini significa creare tutti i presupposti per togliere loro sicurezza, autostima, tranquillità, nonché la serenità di base, necessaria per poter sviluppare anche le loro capacità cognitive. Stabilire che, se un bambino diventa adottabile, non deve essere costretto a cambiare famiglia, che ci può essere un passaggio tra affidamento e adozione, non è stato inutile, proprio in quanto molti giudici sostenevano che gli istituti dell’adozione e dell’affidamento dovevano restare separati. Molti giudici, non tutti: la legge 184/83 è sempre stata interpretata in maniera opposta.

Ma, se ormai è chiaro che non è obbligatorio separare i bambini da chi amano ricambiati, non è ancora chiaro che la legge, per essere attuata, deve cambiare prassi consolidate.

Come quando un “nuovo” bambino entra in una famiglia e la costringe a cambiare abitudini, così l’approvazione di questa nuova legge deve spingere la magistratura minorile e i servizi sociali ad attrezzarsi perché i fini della riforma (il rispetto dei sentimenti dei minori) vengano rispettati. Non è facile, come ha fatto presente nel convegno la presidente della Camera Minorile di Milano, dott. Grazia Ofelia Cesaro, attuare la nuova legge nei suoi multiformi risvolti, e ci vorrà del tempo prima che nuove prassi si consolidino. Però le nuove prassi devono essere pensate alla luce del fine della legge.

E la logica da seguire è questa: se un bambino non può rimanere nella sua famiglia d’origine, per quanto la si aiuti, deve essere posto in un’ altra famiglia, disposta a tenerlo con sé in affidamento, o anche, eventualmente, in adozione. Tenendo conto che il passaggio dall’affidamento all’adozione non dovrebbe mai essere automatico, ma sempre possibile, filtrato da un tribunale, perché il rapporto di filiazione è quello più importante nel nostro mondo e perché, se fosse automatico, non ci sarebbero più affidamento consensuali.

La dott.ssa Laera, presidente del T.M. di Firenze, ha detto espressamente che il tribunale toscano cerca le famiglie affidatarie, disposte anche all’adozione, tra le liste delle famiglie adottive. Ha ricordato che, per anni, i giudici non si sono fidati di queste famiglie, disposte ad aprirsi a tutti e due gli istituti (affidamento e adozione), perché c’era su di loro il sospetto che potessero “appropriarsi”, anche inconsciamente, dei bambini. La sua esperienza finora ha dimostrato il contrario. Io credo che, oltre agli elenchi della famiglie disposte solo all’adozione, ci dovrebbe essere presso ogni tribunale anche l’elenco delle famiglie disponibili verso i due istituti. Le famiglie affidatarie da sempre, più che famiglie che si offrono per un tempo determinato, sono famiglie che si offrono a sostenere e vivere l’incertezza. Credo sia sbagliato, invece, avvalersi di famiglie che, disposte ad accogliere i bambini per un breve periodo, li lasceranno poi sempre e comunque, se questi diverranno adottabili. Si sa sempre come un affidamento comincia e mai quanto duri e come si concluda. Le famiglie/ponte o famiglie/culla, spesso “professionali”, sono a mio avviso (e non solo mio) un passaggio inutile e, ovviamente, dannoso, visto che il fine della legge è quello di evitare passaggi. Non mi pare difficile capire che la qualità dell’affetto di chi è disposto ad adottare o a lasciar tornare il bambino in famiglia è diverso da un affetto “a tempo determinato”. E quindi, ora che si sa che la dichiarazione di adottabilità non comporterebbe necessariamente lacerazioni nel bambino affidato, che potrebbe restare dove si trova, se lì sta bene, spero che i giudici esitino meno a dichiararla, nell’interesse del minore, per permettergli di essere adottato e di crescere con la certezza di non potere più essere abbandonato.

E qui si affronta “l’eterogenesi dei fini”, di cui si parla nel titolo del convegno, perché, se un bambino è stato posto in affidamento, sia lui che la famiglia che l’ha accolto avranno conosciuto la famiglia d’origine e quindi l’adozione non sarà coperta da segretezza. Poiché poi la legge prevede il rispetto della continuità degli affetti, nessun taglio netto dalla famiglia d’origine sarà obbligatorio.

La legge 173/2015 porta inevitabilmente a rivedere i concetti di fondo su cui poggia l’adozione e ad adeguarli al mondo in cui viviamo. Trasforma l’adozione segreta, concepita come una seconda nascita, in un’adozione aperta, dove tutto avviene alla luce del sole. Anche la famiglia d’origine, consapevole di non essere in grado di crescere un figlio, potrebbe lasciarlo adottare volentieri, sapendo che potrà mantenere un rapporto con il proprio nato/a. Tutto potrebbe essere più umano e meno doloroso, se gestito con idee chiare e serenità almeno da parte dei tribunali e dei servizi sociali. Purché ogni bambino da tutelare sia trattato come un figlio proprio e non come un “fascicolo” e gli si evitino lungaggini, incertezze di vita, imposizioni per lui odiose, rapporti vivi troncati d’autorità e relazioni inaccettabili. Ogni bambino deve essere individualmente seguito da un suo tutore, all’in terno dell’équipe che su di lui deve prendere decisioni. Deve essere seguito ed ascoltato, come seguiti ed ascoltati devono essere sia i genitori affidatari che quelli naturali (aiutati da un servizio apposito). Alla fine però dei due anni previsti dalla legge 149/01 si decida o si procrastini la decisione al massimo di un altro breve periodo di sei mesi, un anno.

Alla fine, dopo un giusto processo, si decida! I giudici esistono per questo e a me piace immaginare che la loro decisione possa giungere senza destabilizzare il minore, grazie al lavoro compiuto anticipatamente da tutta una serie di attori diversi.

Carla Forcolin – Presidente dell’associazione “La gabbianella e altri animali”

1 Associazione di avvocati, senza fini di lucro, che promuove la centralità del minore come soggetto di diritti.

2 Ricercatrice di diritto privato presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino.

 

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