Si sta per votare alla Camera la proposta di legge di riforma dell’affidamento, nel senso indicato dalle nostre petizioni del 2007 e del 2010 dal titolo “Diritto alla continuità degli affetti per i bambini in affidamento”. La proposta è già passata al Senato (s.1209) all’unanimità, grazie a dei compromessi necessari, che hanno permesso allo schieramento che bloccava questa “novità”, per il timore che facesse indirettamente passare l’adozione per i singles, di tranquillizzarsi.
Per la maggior parte dei bambini in affidamento, è la fine della barbarie per cui un bambino, maltrattato e trascurato dalla famiglia d’origine, tornava a vivere serenamente nella famiglia affidataria e poi, se dichiarato adottabile, veniva tolto dalla stessa, per essere posto in adozione presso una terza famiglia. I drammi e le lacerazioni che questo ha provocato a volte si sono visti in TV… in realtà si sono visti assai raramente, perché i giudici, a loro volta giudicati dall’opinione pubblica, davanti ai riflettori, si inasprivano e non tornavano certo sulle loro decisioni. Infatti, negli anni, non tutti i magistrati minorili hanno applicato la legge 149/01 nello stesso modo e la legge stessa era volutamente ambigua in proposito. Lo era, perché questa riforma, nel 2001, quando venne varata la legge 149, non sarebbe passata. Oggi, dopo tanti libri, articoli, trasmissioni televisive, casi drammatici, ci si vergogna nel dichiarare che si preferisce far lacerare nell’anima un bambino piuttosto che farlo adottare, magari nei casi particolari, da una mamma sola che l’ha avuto in affidamento.
E’ la fine teorica della instabilità dei rapporti per chi viene posto in affidamento e, fino a ieri, spostato di famiglia o posto in comunità come un oggetto o per chi viene costretto a cambiare casa e genitori a discrezione degli assistenti sociali, non appena si pone un problema nel corso della sua crescita, magari nel passaggio dall’infanzia all’adolescenza. Infatti si precisa, nel titolo della legge, che “del rispetto dei legami affettivi” si parla e questo rispetto è qualcosa di ampio, che prevede e ribadisce anche l’ascolto degli affidatari e dei minori, se solo sono in grado di esprimersi e di intendere. Insomma, i bambini tornano umani, si prevede che si possano affezionare e che abbiano bisogno di mantenere dei rapporti con le persone che li hanno cresciuti. Finalmente, gli “esperti ignoranti” che dichiaravano che non ci deve affezionare ai bambini e che i piccoli non devono affezionarsi ai loro sostituti genitoriali sono riportati alla realtà delle cose dalle legge. Senza affetti non si cresce bene, lo sappiamo tutti: ci si deve affezionare e non si deve essere separati per legge se ci si vuole bene. Che bello! Finalmente questo principio, elementare per gli adulti, vale anche per i bambini italiani.
Noto con soddisfazione che si sono convertiti a questi principi persone e gruppi che a lungo hanno risposto alle nostre richieste con accuse volgari, come quella di volere aggirare la legge sull’affidamento e appropriarsi di bambini che non si sarebbero potuti avere per mancanza dei requisiti necessari all’adozione. Persone e gruppi che hanno diviso i sostituti genitoriali tra coloro che dovevano adottare e coloro che dovevano “solo” accogliere in affidamento, fingendo di ignorare che la realtà dei minori senza famiglia nel nostro paese riguarda, proprio nella maggioranza dei casi, situazioni ibride e complesse: bambini con genitori vivi e inadeguati. Solo il 30% dei bambini italiani adottabili è abbandonato alla nascita e pochissimi altri sono orfani. La maggior parte dei bambini adottabili ha avuto contatti con i propri genitori e arriva all’adozione dopo essere passata per comunità e case famiglia, spesso dopo essere stata in affidamento in una o più famiglie.
I due istituti dell’affidamento e dell’adozione restano divisi, com’è giusto, ma tra essi ci vuole una certa elasticità, quella che dà ora la riforma e che già era prevista dall’articolo 44 della legge 184/83. La riforma Puglisi (grazie, sen. Francesca Puglisi!) dice che l’art. 44 si applica anche nel passaggio dall’affidamento all’adozione, qualora l’affidatario/a sia single o coppia di fatto. Così facendo, riaggiusta una precedente ingiustizia: quella che escludeva, secondo talune assurde interpretazioni, proprio gli affidatari da questo articolo. Ricordo che, per l’art. 44, si possono adottare dei bambini, anche al di là dei requisiti di matrimonio ed età, se dalla separazione bambino/a-adulto/i può derivare grave pregiudizio al minore: il diritto alla continuità degli affetti esiste nelle leggi dal 1967, ma non lo si voleva vedere… Purtroppo c’è stato qualcuno che, pur di sbarrare la strada alla possibilità di adozione da parte di un/una single ha voluto aggiungere all’art. 44 la “lettera a)” che lo fa valere solo per i bambini orfani di padre e madre . Senza questo catenaccio la legge non sarebbe passata. Ma intanto sono protetti la stragrande maggioranza dei bambini in affidamento. Per gli altri ricominceremo da domani una battaglia di civiltà e avremo qualche freccia in più al nostro arco, perché i principi valgono per tutti.
Carla Forcolin (presidente dell’associazione “La gabbianella e altri animali”)