Pubblichiamo qui di seguito un articolo della presidente dell’associazione “La gabbianella e altri animali”, Carla Forcolin, a proposito del disegno di legge 1209 sull’adozione.
Il testo del disegno di legge 1209, approvato in Commissione Giustizia, corregge alcuni grandi limiti della attuale legge sull’affidamento: riconosce in primis -art. 4, comma 5 bis- che i bambini posti in affidamento possono legarsi con sentimenti profondi a chi li ha accolti e riconosce che questi bambini hanno diritto a rimanere nella casa dove sono cresciuti, frequentando il loro ambiente, se vengono dichiarati adottabili.
Se però i genitori affidatari, che hanno accolto il bambino/a pensando di tenerlo con sé solo per pochi mesi, non possono adottarlo, se questi diventa adottabile, per i più svariati motivi (età avanzata, malattie sopravvenute, mancanza di denaro, conflitti tra i figli naturali e il bambino accolto in affidamento, ecc), essi possono mantenere con lui delle relazioni positive.
Viene insomma riconosciuto, con questi provvedimenti, il diritto alla continuità degli affetti e per attuare questo diritto si ascolta il diretto interessato, il minore di 12 anni, o anche più piccolo, se il bambino riesce ad esprimersi. . . Anche l’affidatario deve essere ascoltato dal giudice e perché lo sia veramente, visto che questo ascolto non è una novità, si precisa che i procedimenti civili in materia di potestà, affidamento e adottabilità relativi al minore affidato saranno considerati nulli se l’affidatario non sarà ascoltato. E’ questo un passo in avanti così importante da far pensare che ai genitori affidatari si dia quella nuova dignità che davvero spetta loro.
Eppure, anche in questo testo, che potrebbe rilanciare l’istituto dell’affidamento, i nostri rappresentanti non riescono ad evitare ambiguità e contraddizioni: se il diritto alla continuità degli affetti è finalmente ammesso per i bambini, con che logica si precisa che hanno il diritto di rimanere con i genitori affidatari solo i bambini affidati a coppie sposate?
L’articolo 5bis recita infatti: “Qualora, dopo un prolungato periodo d’affidamento,…omissis e qualora, sussistendo i requisiti di cui all’art. 6 , la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il Tribunale dei Minorenni, nel decidere sull’adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e de rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.” I requisiti di cui all’art. 6 riguardano appunto l’età e il matrimonio degli adottanti. Poiché gli affidatari possono anche non essere sposati, ecco che si torna ad obbligare dei bambini a lasciare, “nel loro superiore interesse” (che beffa!), la coppia di fatto o la singola persona che li ha accolti quando ne avevano bisogno. E questo in un’epoca in cui tutti i bambini, figli di coppie sposate, figli naturali, adottati, sono resi uguali davanti alla legge con l’art. 74 del codice civile.
Già oggi nel nostro paese ci sono molti singles che hanno adottato bambini con handicap, ma se si è affezionati a bambini normali presi in affidamento, non si può adottare se non si è sposati. E’ una decisione anacronistica, ideologica, motivata da irrigidimenti assurdi, ma la nostra “Commissione Giustizia” sembra non riuscire a superarla e, se anche alle Camere si legifererà in questo senso, vorrà dire che il nostro Parlamento non rappresenta davvero il paese, dove la famiglia è di fatto profondamente cambiata e le famiglie monogenitoriali o comunque non sposate hanno pari dignità delle altre.
Non si tratta qui di decidere di dare in adozione i bambini a singles tout court: dove ci sono tante coppie solide disponibili è logico che i bambini vadano da queste, io stessa affermo che due genitori sono meglio di uno, se i due vanno d’accordo. Ma è diverso se c’è stato un rapporto d’affidamento prima della dichiarazione di adottabilità, se nessuna coppia era disponibile per quel bambino, se si è creato un dolce rapporto d’affetto tra bambino/a e genitore single … Solo la cecità ideologica può impedire di capire questa differenza! E poi, i genitori fanno conoscere anche nonni, fratelli, cugini, amici. Tutto un mondo dev’essere abbandonato, perché manca … un matrimonio, che nel tempo si può sciogliere. Se, per porre un bambino in affidamento, i requisiti di cui all’art. 6 della legge 184/83 non sono necessari, non devono essere necessari nemmeno per il passaggio dall’affidamento all’adozione e quell’inciso dovrebbe essere semplicemente cancellato dalla riforma.
Io spero ancora che al Senato e alla Camera molti rappresentanti del popolo italiano capiscano che, se le cose resteranno così, a fronte di alcuni bambini salvati dal divenire “orfani per legge”, ce ne saranno altri per cui questa definizione rimarrà attuale. Bambini che saranno portati via dalle loro mamme d’elezione con l’inganno o con la forza per essere adottati da coppie sposate. Chi vuole questo se ne assuma la responsabilità, per favore!
Carla Forcolin