Questo è il commento di Piercarlo Pazé, autorevole magistrato e direttore della rivista “Minori/Giustizia”, al DDL 1209
“Il testo n. 1209 di riforma dell’adozione nazionale di iniziativa Puglisi e altri approvato dalla Commissione giustizia del Senato va salutato come un importante passo avanti perché:
– sottolinea la considerazione dovuta ai legami che il bambino ha costituito con gli affidatari in ogni momento in cui si assumono delle decisioni per un bambino;
– privilegia, molto timidamente, le persone degli affidatari, che hanno un legame con il bambino, nella individuazione dei genitori adottivi;
– si muove ormai nell’ottica definitiva della caduta del principio del segreto dell’adozione e della continuità fra il prima e dopo adozione, quando afferma che gli ex affidatari possono incontrare il bambino presso la famiglia adottiva, per tutelare, se ciò risponde all’interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante all’affidamento.
Occorrerebbe però apportare al disegno di legge alcuni miglioramenti nel corso dei successivi passaggi parlamentari:
– uno è quello di equiparare agli affidatari le persone che accolgono il bambino a seguito di un suo affidamento ai servizi sociali (la formula potrebbe essere: art. 4, comma 5 quinquies: “quando il giudice affida un minore ai servizi sociali o manda loro di collocare un minore presso una famiglia, le persone che accolgono presso di sé il minore sono considerate affidatarie”);
– l’altro è sciogliere il nodo di quegli affidatari che non hanno i requisiti previsti dall’art. 6, comma 1, legge adozione e non potrebbero adottare il bambino che ormai faceva famiglia con loro: il disegno di legge con le considerazioni sul rilievo dei legami degli affidatari lo fa per l’adozione piena. E questa prospettiva ristretta non considera i bisogni di una parte dei bambini.
Poiché non pare praticabile per l’adozione piena l’eliminazione tout court dei requisiti per gli adottanti previsti dall’art. 6, comma 1 (sia perché nell’attuale contesto italiano una tale modifica non andrebbe politicamente avanti, sia perché comporterebbe una riscrittura generale di tutta la legge che accenna sempre a coniugi e, in particolare, dovrebbe essere coordinata con i casi dell’art. 44 legge adozione), è opportuno ed è più semplice intervenire sui casi dell’adozione semplice disciplinata dell’art. 44 legge adozione, che ormai si differenzia meno dall’adozione piena di cui agli artt. da 6 a 28 legge adozione perché è diventata anch’essa legittimante (cioè, anche il bambino adottato in casi particolari è figlio legittimo di chi lo adotta). E’ anomalo e irragionevole che nel nostro paese l’adozione semplice (che può essere fatta anche dai single) e che è molto più mite dell’adozione piena (perché viene pronunciata quando c’è il consenso dei genitori o dell’esercente la potestà, non strappando un bambino ai genitori e non stigmatizzandoli con una sentenza come abbandonici come in molti procedimenti di adottabilità) sia ristretta a quattro casi particolari e che, per di più, questi casi particolari siano delimitati – nei casi di adottanti parenti o di bambini da adottare con handicap grave – in un perimetro riservato ai soli orfani di entrambi di genitori (artt. 44, lett. a; art. 44, lett c).
Purtroppo di questo tema dell’adozione semplice – che si pronuncia anche non ricorrendo i requisiti soggettivi di cui all’art. 6 comma 1 legge adozione e quindi è applicabile a tutti gli affidatari – il disegno di legge n. 1209 si occupa solo nell’art. 4 e con una modifica insignificante, mentre occorrerebbe riscrivere l’art. 4, specificarlo coerentemente con le disposizioni dettate dagli artt. 1-3 per l’adozione piena e vederne lo spazio applicativo nel sistema generale delle due forme di adozione di minori. In particolare:
– nell’art. 44, lett. a, il testo del disegno di legge n. 1209 si potrebbe correggere aggiungendo: “o i genitori siano inadeguati ad assicurargli assistenza morale nella loro famiglia”;
– nell’art. 44, lett. c, si può togliere tranquillamente la frase “e sia orfano di padre e madre”: diamo una famiglia stabile con l’adozione, se si trova, anche agli handicappati gravi che non siano orfani, quando i genitori che non ce la fanno esprimono il loro consenso.
Si dovrebbe scrivere meglio anche la disposizione della lettera d, la cui modifica pare sia un tabù. Ma forse è il caso di lasciarla così, visto che la magistratura la interpreta ormai in modo ampio e che le modifiche potrebbero essere anche peggiorative.
Infatti, di fronte a disposizioni così grottescamente e ingiustificatamente limitative degli artt. 44, comma 1 e 44, comma 3 della legge sull’adozione, la giurisprudenza ha da tempo aperto un varco – quando nei casi concreti doveva assicurare l’interesse del minore – attraverso una lettura estensiva di una disposizione come quella dell’art. 44 lett. d lett. d legge adozione che è stata considerata come norma di chiusura del sistema. Tale norma – che consente di adottare a coniugi o a single – è stata utilizzata per l’adozione da parte di parenti di un minore non orfano (che non trovava spazio nell’art. 44, lett. a legge adozione) e di un minore handicappato non orfano da parte della persona che, con il consenso dei genitori, voglia assicurargli una famiglia e occuparsene per sempre (evitando la limitazione dell’art. 44, lett. c legge adozione) e di minori in genere che avessero ormai rapporti significativi, stabili e soddisfacenti con la famiglia degli affidatari che era diventata di fatto la propria e non potessero comunque far ritorno presso genitori inadeguati (la cosiddetta adozione mite di vari tribunali per i minorenni) e, da ultimo, è stata applicata per l’adozione di un figlio da parte della convivente della madre.
Non sarebbe saggio operare in questa direzione, che corrisponde già alla attuale giurisprudenza?”
Piercarlo Pazé